In seguito a istanza di interpello (n.310 del 4 settembre), il Fisco ha chiarito che le sospensioni Covid disposte dal Decreto Liquidità (DL 23/2020) si applicano anche ai termini di decadenza dello sconto sull’imposta di registro in caso di acquisto prima casa (aliquota agevolata al 2%).
Per evitare la decadenza del beneficio, la legge impone infatti di vendere la precedente abitazione principale entro la scadenza un anno dal nuovo acquisto, ma a causa dell’emergenza sanitaria tale periodo si considera sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Viste le difficoltà di compravendita immobiliare dovute all’emergenza Coronavirus, in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio, i termini sospesi iniziano o riprendono dal 1° gennaio 2021.
Una volta scaduti anche questi termini, scatta l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, aggravate da interessi e sanzione del 30%.